In ottemperanza alla normativa in tema di trasparenza, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si pubblicano i seguenti documenti:
TRASPARENZE, ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma terzo e degli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013, la società riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato. Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali. Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.
RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
RICHIESTA ACCESSO CIVICO SEMPLICE
LISTA D’ATTESA
Le richieste in eccesso alla disponibilità della struttura, sono inserite in una lista d’attesa che tiene conto della data di presentazione e della situazione clinica, familiare e sociale del soggetto interessato. La direzione, dopo aver comunicato la disponibilità al ricovero, in caso di rinuncia anche temporanea da parte del paziente, terrà in sospeso la richiesta, per la successiva disponibilità, per un tempo massimo di sei mesi. La direzione provvederà ad informare tempestivamente l’interessato o il familiare di riferimento sulla data in cui sarà possibile effettuare l’inserimento.
CODICE ETICO (EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)